Avete sottoscritto, online o tramite telefono, un contratto con un operatore telefonico, ma dopo qualche giorno siete imbattuti in un’offerta più conveniente oppure vi siete accorti di qualche clausola non molto conveniente, e ora vorreste tornare sui vostri passi? Ecco la buona notizia: grazie al diritto di ripensamento lo potete fare! Attenzione alle tempistiche però.
Sottoscrivere contratti a distanza o per strada è diventata, già da qualche anno, prassi comune; il consumatore che sottoscrive un contratto in questo modo necessita di una tutela maggiore rispetto a chi si reca in un negozio o in agenzia, in quanto potrebbe non aver avuto il tempo o la possibilità di soppesare bene i pro e i contro del contratto.
Nel momento in cui ci si documenta su come cambiare gestore telefonico fisso, si può notare che, quando la stipula del contratto non avviene in negozio, il passaggio dal vecchio al nuovo fornitore può richiedere fino a 30 giorni. Tempistiche così lunghe possono sorprendere, ma sono motivate dal fatto che, per alcuni giorni, il nuovo gestore non può avviare la pratica, in quanto deve dare al cliente il tempo necessario per accertarsi di aver fatto la scelta giusta.
Il diritto di ripensamento è un diritto del consumatore regolamentato dal Decreto Legge n.21 del 21 febbraio 2014, il quale attua la Direttiva 2011/83/UE.
Il Decreto stabilisce i modi in base ai quali devono avvenire le stipule di contratti a distanza o per strada, nonché le tempistiche entro le quali i consumatori possono recedere dal contratto senza incorrere in penali e senza dover pagare nulla.
In particolare, dal momento dell’accettazione del contratto, il cliente ha a disposizione 14 giorni per avvalersi del diritto di ripensamento; durante queste due settimane, la pratica per il cambio di operatore rimane ferma, a meno che non sia il consumatore stesso a rinunciare al diritto di ripensamento, chiedendo esplicitamente al fornitore di dare avvio alle operazioni necessarie per effettuare il passaggio.
Nel caso in cui i termini del contratto fossero stati stabiliti telefonicamente, il fornitore sarebbe tenuto a inviare al consumatore una documentazione scritta, in formato cartaceo o digitale, così da consentirgli di leggere con attenzione tutte le clausole.
I 14 giorni di tempo per effettuare il diritto di ripensamento partiranno nel momento in cui il cliente avrà inviato all’operatore di telefonia fissa il contratto firmato.
Per esercitare il diritto di ripensamento, è necessario inviare comunicazione scritta, tramite fax o raccomandata con ricevuta di ritorno, al fornitore, entro e non oltre i 14 giorni successivi alla firma del contratto. Non è necessario indicare le motivazioni che hanno portato all’annullamento del contratto.
Nel caso in cui il fornitore di servizi telefonici non fosse stato sufficientemente chiaro circa la possibilità di recesso, la quale deve essere indicata chiaramente nel contratto, il diritto potrà essere esercitato per i successivi 12 mesi.
Nel momento in cui il fornitore di servizi telefonici riceve la comunicazione, il cambio di gestore telefonico fisso viene annullato.
Nel caso in cui il consumatore avesse versato del denaro, il gestore telefonico sarebbe tenuto a restituirlo per intero, senza esercitare alcuna trattenuta. Per quanto riguarda gli eventuali dispositivi ricevuti a noleggio, come modem o telefoni, toccherà al cliente restituirli, a proprie spese, al fornitore di servizi.
Sebbene esista la possibilità di esercitare il diritto di ripensamento, per evitare di dover perdere tempo inviando comunicazioni e restituendo apparecchi, è sempre preferibile valutare con attenzione le offerte prima di procedere alla firma dei contratti.
Leggere tutte le clausole, accertarsi che la zona, nel caso in cui si decida di attivare una connessione internet, sia ben coperta dal servizio di rete, nonché prestare attenzione a tutti i costi che si dovranno sostenere, sono tre buone abitudini che aiuteranno a scegliere il nuovo gestore a colpo sicuro.