Il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica ha pubblicato le nuove regole sulle modalità operative richieste per la trasmissione dei dati al RENTRI, il Registro Elettronico Nazionale per la Tracciabilità dei Rifiuti. Il Decreto n.143 definisce inoltre le nuove modalità di accesso e iscrizione previste per gli operatori e i requisiti informatici necessari per garantire il corretto utilizzo degli strumenti di identità, autenticazione e sottoscrizione.
La progressiva digitalizzazione del processo di gestione dei rifiuti permette di eliminare i flussi documentali cartacei usando le nuove tecnologie, come la firma digitale e i sistemi di gestione delle PEC. Infatti, l’utilizzo della firma digitale, soprattutto in ambito professionale, consente di velocizzare i processi, eliminando il tempo perso per la stampa, la firma e l’invio delle copie cartacee. Come infatti riporta InfoCert, il Qualified Trust Service Provider n°1 in Europa, le moderne soluzioni per la sottoscrizione elettronica dei documenti, come la firma con SPID, permettono di abbandonare la carta e di effettuare una scelta green che riduce l’impatto ambientale. Firmare con lo SPID, inoltre, consente a chiunque di autenticarsi con la propria identità digitale per sottoscrivere con pieno valore legale ogni tipologia di documento, utilizzando le credenziali dei più importanti provider.
Il Ministero, inoltre, indica le modalità di fruizione del pacchetto di strumenti con cui è possibile utilizzare i certificati digitali elettronici per l’applicazione della firma digitale. Usando questi certificati è possibile, ad esempio, sottoscrivere in formato digitale il FIR, il Formulario di Identificazione dei Rifiuti, e trasmettere le informazioni al RENTRI rispettando le regole tecniche previste per l’interoperabilità dei dati con la Pubblica Amministrazione.
Quali imprese devono iscriversi al RENTRI
Devono iscriversi al RENTRI, mediante l’autenticazione alla piattaforma telematica dedicata, i soggetti previsti dall’art. 6 del Decreto Legge n. 135/2018 e dalla legge di conversione n.12 del 2019. Tra i soggetti obbligati rientrano: le aziende e gli enti che effettuano il trattamento dei rifiuti, i soggetti che producono rifiuti pericolosi, gli enti e le aziende che raccolgono e trasportano i rifiuti pericolosi o che operano come commercianti o intermediari. Tra i soggetti obbligati a iscriversi al RENTRI figurano inoltre i consorzi per il recupero e il riciclaggio di alcune tipologie di rifiuti e i soggetti previsti dal Decreto Legislativo n. 152/2006 che trattano rifiuti non pericolosi. Le spese di gestione del Registro verranno coperte mediante il pagamento di un contributo annuale e di un diritto di segreteria a carico degli iscritti.